Art. 404 — Esecuzione della condanna alla pena di morte
[1]La condanna alla pena di morte e' eseguita a cura dell'Autorita' militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto Reale.
[2]Alla esecuzione intervengono, oltre il rappresentante del pubblico ministero e il cancelliere, anche un ufficiale medico, nonche' un cappellano militare o un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva