Art. 409 — Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza
[1]((Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune.
[2]La pena della reclusione militare e' espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' previste dal codice dell'ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva)).
Testo vigente dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva