Art. 852 c.o.m. — Conferimento del grado
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Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto di promozione. Il grado iniziale e' conferito:
- a)per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, con decreto del Presidente della Repubblica;
- b)per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con decreto ministeriale;
- c)per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
- d)per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 15 giugno 2016 · versione 0 su Normattiva