Art. 854 c.o.m. — Anzianita'
L'anzianita' di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa ed e' determinata secondo le disposizioni del presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva