Art. 854 c.o.m.Anzianita'

L'anzianita' di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa ed e' determinata secondo le disposizioni del presente codice.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art854 · fonte su Normattiva