Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Individuazione dell'oggetto del giudizio incidentale - Limitazione al contenuto effettivamente rilevante della disposizione censurata.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevate dai TAR Campania e Lombardia, le cui ordinanze sono immuni dalle lacune che avevano indotto la Corte a dichiarare inammissibile (per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione) un'analoga questione riferita al solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010. Dalla motivazione degli stessi atti introduttivi si evince, tuttavia, che, tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego dei militari enumerate dall'art. 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, assume rilievo solo la perdita del grado, prevista dal comma 1, lett. i ), sicché ad essa deve essere circoscritto il giudizio della Corte. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2013 ).
Riguarda ancheart. 867 Codice dell’ordinamento militareart. 923 Codice dell’ordinamento militare
Militari - Sanzioni disciplinari - Cessazione dal servizio per perdita del grado - Applicazione automatica in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta con sentenza di condanna penale definitiva - Omessa previsione dell'instaurazione del procedimento disciplinare - Difetto di ragionevolezza e proporzionalità - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici - Lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento dell'amministrazione militare - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. - gli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lett. i ), del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. La normativa censurata dai TAR Lombardia e Campania, disponendo la cessazione del rapporto di pubblico impiego dei militari interdetti temporaneamente dai pubblici uffici con sentenza di condanna penale definitiva, risulta intrinsecamente irrazionale, in quanto collega automaticamente, senza possibilità di graduazione proporzionale della sanzione disciplinare al caso concreto, una conseguenza irreversibile ad una misura temporanea che di per sé non la implica necessariamente. A differenza dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione temporanea è infatti connotata da un carattere provvisorio, tale da escludere quella radicale incompatibilità con la prosecuzione del rapporto di impiego, che eccezionalmente può giustificare l'automatismo destitutorio non come sanzione disciplinare, ma come effetto indiretto della pena definitivamente inflitta. Né l'automatismo può giustificarsi in vista della necessità di tutelare la collettività dalla pericolosità del condannato, poiché l'interdizione temporanea è una pena accessoria, e non una misura di sicurezza applicabile esclusivamente a persone socialmente pericolose. L'ampiezza dei presupposti a cui viene collegata l'automatica cessazione dal servizio esclude, altresì, che le disposizioni censurate possano fondare validamente una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno, di pericolosità dell'interessato, tale da giustificare sempre la massima sanzione disciplinare, potendosi al contrario formulare ipotesi in cui essa non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito. Alla violazione del canone di ragionevolezza e proporzionalità si aggiunge quella del principio di uguaglianza, in quanto i militari vengono assoggettati ad un trattamento irragionevolmente deteriore - non giustificato dal loro peculiare status - rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, sotto il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa e strumentali al buon andamento dell'amministrazione militare, con conseguente violazione anche degli artt. 3 e 24 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 112 del 2014, che ha ritenuto non illegittima la previsione dell'automatica cessazione dal servizio del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza cui, in sede penale, sia stata applicata una misura di sicurezza personale ). Per costante giurisprudenza costituzionale, è illegittima l'automatica destituzione da un pubblico impiego a seguito di sentenza penale senza la mediazione del procedimento disciplinare, in quanto la sanzione disciplinare va graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto, e non può pertanto costituire l'effetto automatico e incondizionato di una condanna penale, neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare. L'automatismo potrebbe essere giustificato solo eccezionalmente: segnatamente quando la fattispecie penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego o di servizio, come ad esempio quella sanzionata anche con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui all'art. 28, secondo comma, cod. pen., o dell'estinzione del rapporto di impiego prevista, in casi tassativamente determinati, dall'art. 32- quinquies cod. pen. ( Precedenti citati: sentenze n. 234 del 2015, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 220 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986; n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995, relative all'ordinamento militare ; n. 286 del 1999, in cui la destituzione è stata ritenuta effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' id quod plerumque accidit , con la conseguenza che l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010 ). Il peculiare status dei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, non può costituire di per sé una valida ragione a sostegno di una discriminazione del personale militare rispetto agli impiegati civili dello Stato sotto il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altresì strumentali al buon andamento dell'amministrazione militare. ( Precedente citato: sentenza n. 126 del 1995 ).
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Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'esame di parametri ulteriori.
Accolte le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lett. i ), del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., restano assorbiti gli ulteriori parametri evocati (costituiti dagli artt. 4 e 35 Cost.).
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Militari - Codice dell'ordinamento militare - Militare condannato con sentenza definitiva non condizionalmente sospesa, per reato non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici - Perdita del grado senza giudizio disciplinare - Asserita reintroduzione di un'ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro a seguito di condanna penale - Insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97, Cost., dell'art. 866, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, a seguito di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19, comma 1, nn. 2) e 6), c.p. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene alcuni elementi essenziali per effettuare la comparazione tra la disposizione impugnata e il principio generale applicabile al pubblico impiego (ricavabile dall'art. 9 della l. n. 19 del 1990), richiamato come tertium comparationis , non essendo state indicate, tra l'altro, le ragioni per cui tale principio generale sarebbe di per sé applicabile agli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Il giudice a quo , inoltre, ha solo genericamente richiamato l'orientamento sfavorevole della Corte costituzionale a quelle disposizioni che comportano l'automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego a seguito di condanna penale, senza tener conto della recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, caratterizzata da una maggiore severità. Privo di motivazione, infine, è il richiamo ai parametri di cui agli artt. 4 e 35, Cost. - Sulla preclusione dello scrutinio a causa dell'insufficiente motivazione di taluni profili della censura e dell'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che compromettono l' iter logico argomentativo, v. le citate ordinanze nn. 174/2012 e 50/2011 e la citata sentenza n. 356/2010.