Art. 87 c.o.m.
Definizione
Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. L'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva