Art. 890 c.o.m.
Riserva di complemento
La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie. Il presente codice disciplina i casi e le modalita' che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento. L'ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva