Art. 904-bis c.o.m. — Aspettativa sindacale non retribuita
L'aspettativa sindacale e' disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6. Il periodo in cui il militare e' collocato in aspettativa sindacale:
- a)e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
- b)non da' diritto ad alcuna retribuzione ne' maturazione della licenza;
- c)da' diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Testo vigente dal 31 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 99 su Normattiva