Art. 591 — Aspettative sindacali e trattamento economico
I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Sono altresi' annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all' indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770
7Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma 8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[...] cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Testo vigente dal 6 aprile 1995, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva