Art. 91 c.o.m. — Funzioni di polizia giudiziaria militare
Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva