Art. 8 (Codice penale militare di guerra) — Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate
L'applicazione della legge penale militare di guerra puo', con decreto Reale, ordinarsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi o di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare o di polizia.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva