Art. 8 (Codice penale militare di guerra)Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate

L'applicazione della legge penale militare di guerra puo', con decreto Reale, ordinarsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi o di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare o di polizia.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art8 · fonte su Normattiva