Art. 301 — Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare
[1]Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria, sono esercitate, nell'ordine seguente:
[2]1° dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;
[3]2° dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 221 del codice di procedura penale.
[4]Concorrendo piu' militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1° e 2°, le funzioni sono esercitate dal piu' elevato in grado o, a parita' di grado, dal piu' anziano.
[5]I militari suddetti hanno la facolta' di richiedere la forza pubblica.
[6]In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva