Art. 301Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare

[1]Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria, sono esercitate, nell'ordine seguente:

[2]1° dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;

[3]2° dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 221 del codice di procedura penale.

[4]Concorrendo piu' militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1° e 2°, le funzioni sono esercitate dal piu' elevato in grado o, a parita' di grado, dal piu' anziano.

[5]I militari suddetti hanno la facolta' di richiedere la forza pubblica.

[6]In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art301 · fonte su Normattiva