Art. 1567 c.o.m.Decorso dell'aspettativa

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1567 · fonte su Normattiva