Art. 1567 c.o.m. — Decorso dell'aspettativa
L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva