Art. 935 c.o.m. — Applicazione delle norme sulla formazione
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L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:
- a)mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;
- b)mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale;
- c)mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali;
- c-bis)mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneita' in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.
Testo vigente dal 15 giugno 2016 al 28 maggio 2026 · versione 33 su Normattiva