Art. 935-bis c.o.m. — Norma di rinvio
Al personale militare si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva