Art. 939 c.o.m.Ufficiali in ferma prefissata

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Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Agli ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art939 · fonte su Normattiva