Art. 939 c.o.m. — Ufficiali in ferma prefissata
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 2012 al 28 dicembre 2023. Leggi il testo vigente →
Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Agli ufficiali in ferma prefissata ((...)) si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 28 dicembre 2023 · versione 9 su Normattiva