Art. 970 c.o.m. — Ulteriori ferme per il personale militare
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Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita', vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 969 e degli articoli 971 e 972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva