Art. 978-bis c.o.m.
Impiego dei sergenti
In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, all'esito del corso di formazione, puo' essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva