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Codice dell’ordinamento militare
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capo IX — ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI
Art. 710 — Ammissione alle scuole militari
Art. 711 — Requisiti per l'ammissione
Art. 712 — Svolgimento del concorso
Art. 713 — Graduatorie di merito
Art. 714 — Allievi stranieri