sezione II — NORME GENERALI SUGLI ORGANICI
- Art. 798 — Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare , dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare
- Art. 798-bis — (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanità militare)
- Art. 799 — Ripartizione dei volumi organici dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
- Art. 800 — Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri
- Art. 801 — Ufficiali in soprannumero agli organici
- Art. 802 — Modificazioni delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali
- Art. 803 — Organici stabiliti con legge di bilancio