sezione IV — REINTEGRAZIONE NEL GRADO
- Art. 868 — Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado
- Art. 869 — Reintegrazione d'ufficio
- Art. 870 — Reintegrazione a domanda
- Art. 871 — Reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione
- Art. 872 — Reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna
- Art. 873 — Reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione