capo V — RINNOVAZIONE DEI GIUDIZI DI AVANZAMENTO
- Art. 1085 — Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali
- Art. 1086 — Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario
- Art. 1087 — Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro
- Art. 1088 — Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali
- Art. 1089 — Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale
- Art. 1090 — Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale
- Art. 1091 — Ricostruzione della carriera
- Art. 1092 — Estensione di norme