Art. 121 c.c.i.i.
Presupposti della liquidazione giudiziale
Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva