Art. 147 c.c.i.i. — Alimenti ed abitazione del debitore
Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa della quale il debitore e' proprietario o puo' godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva