Art. 2751 c.c.
Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:
- 1)le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 2)le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3)le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
- 4)i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
Testo vigente dal 14 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva