Art. 164 c.c.i.i.Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della societa' se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della societa' assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art164 · fonte su Normattiva