Art. 170 c.c.i.i. — Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
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Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva