Art. 181 c.c.i.i.
Contratto di borsa a termine
Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura e' versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio e' sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o e' ammessa al passivo nel caso contrario.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva