Art. 200 c.c.i.i.Avviso ai creditori e agli altri interessati

Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale ((con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati,)) e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

  • a)che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;
  • b)la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
  • c)ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
  • d)che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
  • e)il domicilio digitale ((della procedura)). Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. ((Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015)).

Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art200 · fonte su Normattiva