Art. 92 fallimento — Avviso ai creditori ed agli altri interessati
((Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
- 1)che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalita' indicate nell'articolo seguente;
- 2)la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3)ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
- 4)il suo indirizzo di posta elettronica certificata.)) Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
Testo vigente dal 19 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva