Art. 205 c.c.i.i. — Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Testo vigente dal 15 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva