Art. 259 c.c.i.i.
Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva