Art. 279 c.c.i.i. — Condizioni temporali di accesso
Salvo il disposto ((degli articoli 280 e 282, comma 2)), il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva