Art. 28 c.c.i.i. — Trasferimento del centro degli interessi principali
Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ((o controllata)).
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva