Art. 28 c.c.i.i. — Trasferimento del centro degli interessi principali
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Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva