Art. 282 c.c.i.i. — Condizioni e procedimento di esdebitazione
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Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. ((Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.)) (( L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. )) (( Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni. ))
Testo vigente dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024 · versione 1 su Normattiva