Art. 30 c.c.i.i.Conflitto positivo di competenza

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[1]Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza e' stata aperta da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si e' pronunciato per primo. Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art30 · fonte su Normattiva