Art. 303 c.c.i.i. — Effetti del provvedimento di liquidazione
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa e' una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva