Art. 305 c.c.i.i.
Commissario liquidatore
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva