Art. 319 c.c.i.i.Sequestro conservativo

In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non puo' essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e' dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art319 · fonte su Normattiva