Art. 77 c.g.c.Sequestro conservativo in appello

[1]1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili ((della controparte)), comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

[2]((2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.)) ((3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.))

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art77 · fonte su Normattiva