Art. 330 c.c.i.i.
Fatti di bancarotta semplice
Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:
- a)hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- b)hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva