Art. 60 c.c.i.i. — Accordi di ristrutturazione agevolati
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La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore:
- a)non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b)non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024 · versione 0 su Normattiva