Art. 60 c.c.i.i. — Accordi di ristrutturazione agevolati
La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore:
- a)non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b)non abbia richiesto e rinunci a richiedere ((le misure protettive di cui all'articolo 54)).
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva