Art. 83 c.c.i.i. — Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione
(( Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. )) Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta ((...)) dal pubblico ministero. ((Nell'ipotesi di cui al comma 1)) il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva