Art. 13 — Disposizioni transitorie
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Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalita':
- a)fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
- b)fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
Testo vigente dal 31 agosto 2005 al 18 gennaio 2016 · versione 0 su Normattiva