Art. 43 — Disposizioni transitorie
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455)). 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455)). 3. Le norme di cui al titolo II si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, alle violazioni di norme valutarie che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative accertate prima della data del 5 dicembre 1987, sempreche' il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento definitivo. Ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 1987 non si applicano i termini perentori di cui agli articoli 29, 31 e 32.
Testo vigente dal 1 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva