Art. 17 — Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto
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Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni ((o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni)) dalla data dell'atto, mediante trascrizione (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN))) ed annotazione sulla licenza di navigazione. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata (( dallo Sportello telematico del diportista (STED))), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia ((all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED))) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato (( l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON))) dispone il ritiro della licenza di navigazione. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni. (( Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore. ))
Testo vigente dal 13 febbraio 2018 al 16 giugno 2022 · versione 10 su Normattiva