Art. 24 — Rinnovo della licenza di navigazione
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La licenza di navigazione e' rinnovata in caso ((...)) di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo ((, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5)) e dell'apparato motore ((, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto)) e del tipo di navigazione autorizzata. (( La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti. ))
Testo vigente dal 13 febbraio 2018 al 22 dicembre 2020 · versione 10 su Normattiva